Burocrazia

Le fasi burocratiche in ordine cronologico da espletare nell’ acquistare o nell’adottare un cane sono di seguito elencate e descritte tenendo ben presente che la cessione a qualsiasi titolo di cani non iscritti all'anagrafe canina e di età inferiore a 60 giorni è vietata, personalmente consigliamo l’adozione o l’acquisto (ove possibile) dai 90 giorni di vita.

Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato

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Per scrupolosa osservanza si riportano le informazioni dell' A.S.L. Regione Campania - Anagrafe Canina in merito all' espletamento burocratico inerente i nostri amici:

"""Ai sensi della Legge n°281/91 e della Legge Regionale n. 3 dell’11/04/2019 è’ istituita in ogni AA.SS.LL. del territorio della Regione Campania l’Anagrafe canina, alla quale il proprietario o detentore o qualsiasi titolo, residente nella Regione o dimorante per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, deve iscrivere il proprio cane.

L’iscrizione deve avvenire entri il termine di 30 giorni dalla nascita e/o entro quindici giorni dall’inizio del possesso del cane, e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.. 

L’iscrizione consiste nella registrazione anagrafica completa (numero di microchip, sesso, razza, data di nascita, taglia e mantello) dell’animale da parte del legittimo proprietario, che ne diventa intestatario e responsabile a tutti gli effetti.

Lo scopo della registrazione anagrafica è quello di combattere il fenomeno dell’abbandono degli animali.

Contestualmente alla registrazione nella Banca Dati, viene inserito in maniera indolore, un microchip elettronico (transponder) innocuo a norma ISO compatibile, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene applicato sotto la cute del cane nell’area collo – spalla sinistra con una speciale siringa monouso, al suo interno contiene un codice numerico unico ed individuale di 15 cifre, che identifica inequivocabilmente il cane stesso.

A cura dell’ASL competente per territorio, all’atto dell’iscrizione, viene compilata e rilasciata una cedola identificativa al proprietario o detentore, che deve seguire il cane nel trasferimento di proprietà o detenzione. Le generalità del proprietario o detentore ed i dati segnaletici del cane iscritto (numero di microchip, sesso, razza, data di nascita, taglia e mantello), unitamente al codice assegnato vengono registrati a cura dei servizi veterinari della ASL competente nella Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina e quindi tali dati vengono riversati in automatico nella Banca Dati Nazionale istituita presso il Ministero della Salute.

Il microchip viene inserito gratuitamente presso le strutture delle AASSLL o a pagamento presso il medico veterinario libero professionista accreditato dalla Regione, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all’ingrosso ed al dettaglio, che sono tenuti al pagamento delle tariffe definite nel tariffario regionale in vigore (applicazione microchip e trasferimenti di proprietà). Qualora il microchip risulti indecifrabile, il proprietario è tenuto a farlo reinserire.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto alla propria A.S.L. entro cinque giorni, la variazione di residenza o domicilio.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto alla propria A.S.L. entro cinque giorni dall’evento il trasferimento di proprietà del cane.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto alla propria A.S.L. entro tre giorni dall’evento lo smarrimento o il furto o il ritrovamento del cane.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto alla propria A.S.L. entro tre giorni dall’evento il decesso del cane.

Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per iscritto alla propria A.S.L. la detenzione del proprio cane presso luogo diverso da quello dichiarato all’atto di iscrizione in Banca Dati, in caso di permanenza superiore a venti giorni.

Sono esentati dall’obbligo di registrazione alla Banca Dati i cani di proprietà delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica Sicurezza.

Documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione nella Banca Dati Regionale:

  • Documento di identità del proprietario o detentore in corso di validità;
  • Codice fiscale.

Sanzioni:

L’iscrizione all’anagrafe canina da parte del proprietario è obbligatoria ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 3 dell’11/04/2019 e l’inosservanza prevede una sanzione amministrativa.
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 200,00.

Per la violazione delle seguenti disposizioni: mancata comunicazione del trasferimento di proprietà, della variazione della propria residenza o domicilio, dello smarrimento o furto, del decesso del proprio canesi applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad euro 200,00."""

 

Se il libretto ed il microchip sono obbligatori per qualsiasi cane, meticci compresi, il pedigree è riservato solo ai cani di razza pura. Il pedigree del cane è un certificato di iscrizione ai Libri Genealogici emesso dall’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana). Il Pedigree è la carta d’identità del cane. Su di esso vengono trascritti i dati identificativi del cane, la razza canina di appartenenza, la genealogia e i dati anagrafici del proprietario e/o dell’allevatore. Il pedigree del cane permette quindi di sapere la data di nascita, i genitori, i nonni, i bisnonni, i trisnonni; e chi di questi è stato un cane campione di bellezza o di lavoro, in Italia o all’estero. In Italia il pedigree canino non dice niente di più a differenza di quelli esteri che invece riportano molte altre informazioni.  Il pedigree del cane non è un certificato di attestata importanza di un cane rispetto ad un altro ma la differenza tra i due, cani con il pedigree e cani senza, consiste sostanzialmente nel fatto che il primo dovrebbe avere comprovata certezza della purezza della medesima razza e potrà partecipare alle manifestazioni di bellezza, esposizioni canine, ecc. mentre quelli senza avranno molte difficoltà a trovare chi possa farli riprodurre poiché anche se morfologicamente simili a quelli di razza, non è accertato che la linea genetica sia quella giusta. Infatti chi ha qualche base di genetica sa che può accadere che da un’incrocio nasca un cane molto simile alla razza di uno dei due genitori ma alla generazione successiva, la progenie mostrerà inevitabilmente tutte le differenze/difetti rispetto ad una linea pura. Il pedigree del cane dovrebbe fare da garanzia sulla selezione. In conclusione se vi siete appassionati ad una determinata razza canina è bene rivolgersi ad allevatori seri che curano in modo impeccabile la selezione altrimenti se al contrario non siete appassionati ad una determinata razza, per una questione puramente etica, potete accogliere uno di quei tanti cani meticci bellissimi.

L’E.N.C.I. cita testualmente:

“Il pedigree è il certificato di iscrizione a uno dei Registri del Libro genealogico. Viene emesso e stampato esclusivamente nella sede centrale dell’ENCI e viene spedito all’allevatore o alla Delegazione ENCI di competenza territoriale del nuovo proprietario del cucciolo se questo viene indicato all’atto della presentazione della domanda di iscrizione.

Tra le altre cose, nel pedigree sono annotati:

  • i dati anagrafici e identificativi del cane (razza, nome, sesso, data di nascita, colore
    del mantello, microchip);
  • il numero d’iscrizione ad uno dei Registri di cui si compone il Libro genealogico;
  • la genealogia del cane (genitori, nonni, bisnonni e trisnonni);
  • chi, tra gli antenati, è stato campione di bellezza o di lavoro in Italia o all’estero e ha conseguito risultati in prove, brevetti, selezioni e/o è stato sottoposto a controlli sanitari per le displasie.
  • i dati anagrafici del proprietario e dell’allevatore.
  • I diversi passaggi di proprietà avuti del cane.

Per la legislazione italiana la vendita di cani proposti come “di razza”, senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992.”

Il libretto sanitario viene dato al proprietario del cucciolo, viene istituito nel momento in cui inizia il ciclo vaccinale e la sverminazione e viene rilasciato dal veterinario di fiducia o se la provenienza del cucciolo è da un allevamento dall'allevatore.  Su libretto sanitario saranno annotati: nome del cane, la razza (altrimenti verrà riportato “meticcio”) il colore, la taglia, il sesso, il numero di microchip e la data di inoculazione, oltre che i nostri dati anagrafici. Ogni somministrazione di vaccini e medicinali verrà riportata nel libretto con la relativa data, inoltre ogni volta che il cane è malato o viene eseguito un intervento/trattamento il veterinario scriverà la terapia fatta e i dati rilevati. E’ importante tenere sempre aggiornato il libretto sanitario con eventuali promemoria. Ogni volta che viaggiamo con il cane porteremo al seguito il libretto sanitario (ad esempio per andare in vacanza), in modo che in caso di necessità, il veterinario del luogo avrà il quadro completo sul suo stato di salute; inoltre il libretto (anche se non ha valore legale) serve a provare alle autorità che il cane è vaccinato ed è sano. Nel caso di un cane comprato all' estero il libretto sarà accompagnato dal passaporto. Il passaporto è un documento legale rilasciato dai Servizi Veterinari dell’Asl di residenza  obbligatorio per poter portare il cane all'estero.

Il passaggio di proprietà all’ Enci è obbligatorio entro 30 giorni dall’acquisto del cane ed è contestuale alla registrazione all’ ASL di competenza. Si può effettuare presso una qualsiasi Delegazione Enci in quanto non vi è nessun vincolo territoriale, occorre avere:

- Pedigree in originale firmato dal cedente;

- Modulo del Passaggio di proprietà compilato in ogni sua parte e firmato dal proprietario cedente;

- Copia documenti d’ identità.

Il passaggio verrà registrato immediatamente sul pedigree inserendo i dati del nuovo proprietario, la data di cessione del cane, la data di registrazione e il timbro della Delegazione che ha provveduto alla pratica. Il modulo per il passaggio verrà inviato all’Enci di Milano che provvederà al cambio dei dati nel sistema centrale. Nel caso in cui un proprietario cedente voglia registrare un passaggio ad un nuovo proprietario residente all’estero occorre compilare il modulo ed il pedigree nel modo sopra descritto ma bisogna lasciare il certificato originale alla Delegazione Enci che lo allegherà alla pratica per consentire all’Enci centrale di apportare la dicitura “Export pedigree”. Sarà poi cura dell’Enci inviare il pedigree al nuovo proprietario straniero.

Per scrupolosa osservanza si riportano le informazioni del Ministero della Salute in merito al trasporto da e verso l'Italia dei nostri amici:

"""Cani provenienti da Paesi UE

Per i cani provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, si applicano i requisiti aggiuntivi:

Passaporto
L’animale deve essere accompagnato da un Passaporto europeo:

  • conforme al modello previsto dalla Parte 1 dell’allegato III del regolamento di esecuzione UE 577/2013 per i Paesi dell’Unione Europea (Austria Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria)
  • conforme al modello previsto dalla Parte 3 dell’allegato III  per Andorra, Svizzera, Isole Faeroer, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano
  • compilato e emesso da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza; per il rilascio del passaporto occorre rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese di provenienza
  • che riporti il codice alfanumerico del microchip (trasponditore) o del tatuaggio e attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità

Una dichiarazione scritta del proprietario nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale su delega scritta del proprietario.

Vaccinazione anti-rabbica

Il cane, il gatto o il furetto deve essere vaccinato contro la rabbia da un veterinario autorizzato del Paese di provenienza (Allegato III del regolamento UE 576/2013):

  • l’animale deve avere almeno 12 settimane al momento della somministrazione del vaccino
  • la somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchip
  • il periodo di validità della vaccinazione decorre dal 21o giorno dal completamento del protocollo vaccinale della prima vaccinazione e ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente 

Cani provenienti da Paesi terzi

Oltre alle disposizioni generali per cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi vigono regole che variano a seconda che il Paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella parte 2 dell’allegato II al Regolamento UE 577/2013. L'elenco, costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea.

Paesi terzi con situazioni favorevoli riguardo alla rabbia inclusi nell’elenco (Allegato II, parte 2, del Regolamento UE 577/2013)

Cani gatti e furetti provenienti da questi Paesi, identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo. Nel certificato sanitario deve essere attestata l’esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità. La vaccinazione per la rabbia, per essere considerata valida, deve essere effettuata successivamente all’identificazione dell’animale e in conformità all’allegato III del regolamento (UE) 576/2013. In caso di prima vaccinazione antirabbica devono trascorrere almeno 21 giorni prima di poter movimentare l’animale.

Altri Paesi terzi

Cani, gatti e furetti identificati tramite un microchip o un tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 03/07/2011, devono essere muniti del certificato sanitario di cui all’Allegato IV del Regolamento (UE) 577/2013, rilasciato da un veterinario ufficiale dell’Autorità competente del Paese terzo, che attesti, oltre all'esecuzione della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità, anche l’avvenuta esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI/ml) della prova di titolazione degli anticorpi neutralizzanti post vaccinali nei confronti del virus della rabbia.

Si tratta di un esame del sangue che deve essere effettuato presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea. Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo di sangue.

Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Reintroduzione dai Paesi terzi

Per la reintroduzione in Italia degli animali da compagnia dopo un'introduzione in un Paese terzo, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), può essere utilizzato anche il passaporto comunitario di cui all’allegato III, parte 1, del regolamento (UE) 577/2013 nel quale deve essere attestata l’osservanza delle disposizioni, già citate, richieste per l'introduzione da Paesi terzi. In questo caso, in relazione all’esecuzione, se richiesta, della titolazione degli anticorpi nei confronti del virus della rabbia, non occorre che sia rispettato, per il prelievo del campione di sangue, il termine minimo di tre mesi, come indicato per l'introduzione da paesi terzi; ciò però a condizione che il passaporto comunitario attesti che l’esecuzione, con esiti favorevoli (titolo pari o superiore a 0,50 UI\ml), della titolazione degli anticorpi sia avvenuta presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea prima della partenza dell’animale dall’Italia.

I controlli degli animali da compagnia movimentati a scopo non commerciale sono effettuati presso il luogo di ingresso dei viaggiatori.

Cani in viaggio dall’Italia verso Paesi UE

La movimentazione dei cani, gatti e furetti al seguito dei viaggiatori dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione europea è possibile alle seguenti condizioni:

  • cani, gatti e furetti devono essere identificati da un microchip (trasponditore) o tatuaggio chiaramente leggibile, se apposto prima del 3 luglio 2011
  • cani gatti e furetti devono essere accompagnati da un passaporto europeo:
    1. conforme al modello previsto dalla Parte1 dell’allegato III del regolamento di esecuzione UE 577/2013
    2. compilato e emesso dal Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria locale; che riporti il codice alfanumerico del microchip (trasponditore) o del tatuaggio e attesti l’esecuzione della vaccinazione contro la rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità
    3. che riporti una dichiarazione scritta del proprietario nel caso in cui una persona autorizzata effettui il movimento non commerciale dell’animale su delega scritta del proprietario
  • cani, gatti e furetti devono essere vaccinati contro la rabbia da un veterinario, ai sensi dell’Allegato III del regolamento UE 576/2013:
    1. l’animale deve avere almeno 12 settimane al momento della somministrazione del vaccino
    2. la somministrazione del vaccino non deve essere precedente alla data di identificazione o di lettura del microchip
    3. il periodo di validità della vaccinazione decorre dal 21o giorno dal completamento del protocollo vaccinale della prima vaccinazione e ogni successiva vaccinazione deve essere eseguita durante il periodo di validità della precedente.
      Si consiglia vivamente, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore alle 12 settimane e non vaccinato nei confronti della rabbia o che abbia tra le 12 e le 16 settimane e che, seppur vaccinato, non soddisfi ancora i requisiti di validità della vaccinazione di cui all’allegato III, punto 2, lettera e) del regolamento ( UE) 576/2013, e pertanto non sia ancora protetti nei confronti della malattia, di consultare sul sito della Commissione europea la pagina Young Animals dove sono riportate le posizioni dei Paesi membri rispetto alla concessione o meno della deroga prevista per le introduzioni nei loro territori di tali cuccioli, al seguito del proprietario o della persona autorizzata dal proprietario.In questo caso gli animali, se non sono accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti durante il movimento, possono essere introdotti nel Paese che concede tale deroga solo se scortati dalla dichiarazione, di cui all’allegato I, parte 1, del Regolamento (UE) 577/2013, del proprietario o della persona autorizzata; come si evince da tale documento nell’attestazione devono essere riportati gli estremi del microchip e il numero del passaporto.Pertanto il passaporto deve essere rilasciato ai proprietari dei cani, dei gatti e dei furetti, che ne facciano richiesta, anche in assenza di vaccinazione antirabbica, se ovviamente il proprietario intende recarsi con il proprio animala verso uno dei Paesi europei che concedono la deroga di cui sopra per i cuccioli e l’hanno notificata.
  • il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013). In deroga e nel rispetto di determinate condizioni, il numero massino di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) può essere superiore a cinque qualora il movimento a carattere non commerciale avvenga ai fini della partecipazione a competizioni, mostre, o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 576/2013).
    Quando il numero massimo degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) è superiore a cinque, e non sussistono le condizioni della deroga occorre rispettare i requisiti prescritti dalla Direttiva 92/65/CEE, e successive modifiche, affinché siano soggetti ai controlli veterinari previsti dal regolamento ( UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  • il proprietario o la persona autorizzata l’animale deve accompagnare l’animale durante il viaggio. Tuttavia, per motivi debitamente giustificati e documentati, lo spostamento dell’animale può avvenire fino a cinque giorni prima o dopo rispetto al movimento del proprietario o della persona autorizzata, oppure in un luogo fisicamente diverso da quello occupato dal proprietario o dalla persona autorizzata
  • per i viaggi verso la Finlandia, l’Irlanda, Malta e la Norvegia è necessario il trattamento dei cani contro l’echinococco multilocularis, secondo le modalità e i tempi descritti dal regolamento delegato (UE) 2018/772 della Commissione del 21 novembre 2017:
    1. il trattamento deve essere somministrato da un veterinario  in un lasso di tempo compreso tra le 120 ore e le 24 ore prima dell’arrivo previsto
    2. il trattamento deve essere certificato dal veterinario che lo somministra nell’apposita sezione del passaporto del cane.

Verso Paesi Terzi

Quando la meta del viaggio è un Paese terzo, che non fa parte, cioè, dell’Unione Europea, possono essere richieste particolari requisiti sanitari e ulteriori documenti rispetto a quanto previsto per i Paesi dell’Unione. Inoltre, le condizioni sanitarie possono variare a seconda della destinazione. È dunque opportuno reperire le informazioni necessarie contattando l’ambasciata del Paese terzo in Italia oppure rivolgendosi direttamente al servizio veterinario della Asl di appartenenza competente per l’eventuale rilascio della certificazione sanitaria necessaria.

È utile ricordare che in alcuni Paesi Terzi sono in vigore leggi molto severe che possono prevedere, ad esempio, periodi di quarantena e, quindi, la separazione dell’animale dal proprietario anche per lunghi periodi. Per questo motivo può essere utile acquisire le informazione anche con cinque o sei mesi di anticipo. """